Sportello Unico per le Attività Produttive dei comuni associati a Olgiate Comasco

Esenzione imposta comunale sulla pubblicità

D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 art. 17 (testo)

D.Lgs. 15-11-1993 n. 507 art. 17 (testo)

Chiarimenti

Ai fini dell'applicazione delle esenzioni dall'imposta di pubblicità previste dall'art. 17, D.Lgs. n. 507/1993, in particolare di quella di cui al comma 1 bis, riferita all'insegna di esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato la definizione di 'insegna di esercizio' formulata dal legislatore con il comma 6 dell'art. 2 bis del D.L. n. 13/2002, secondo cui l'insegna è la scritta di cui all'art. 47, D.P.R. n. 495/1992, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica. Al riguardo, il Ministero ha precisato che l'insegna, oltre all'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell'attività esercitata, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti.

L'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993 elenca le fattispecie pubblicitarie che godono dell'esenzione dal tributo, in particolare, al comma 1 bis - inserito dall'art. 10, comma 1, lett. c), L. n. 448/2001[2] - prevede che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è più volte intervenuto a fornire chiarimenti in ordine alle modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità. E così, nelle circolari esplicative ha sottolineato che l'esenzione di cui al comma 1 bis è applicabile ai soli mezzi pubblicitari che possono definirsi 'insegne di esercizio'[3] ed ha richiamato, al riguardo, la definizione formulata dallo stesso legislatore con il comma 6 dell'art. 2 bis del D.L. n. 13/2002, secondo cui l'insegna è la scritta di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 495/1992, che abbia la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività economica, vale a dire 'la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta'[4].

In base a tale definizione, l'insegna, oltre all'indicazione del nome del soggetto o della denominazione dell'impresa che svolge l'attività, può evidenziare anche la tipologia e la descrizione dell'attività esercitata, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti[5].

Non possono, invece, essere definite 'insegne di esercizio' le scritte relative al marchio del prodotto venduto nel caso in cui siano contenute in un distinto mezzo pubblicitario, che viene, cioè, esposto in aggiunta ad un'insegna di esercizio, poiché questa circostanza manifesta chiaramente l'esclusivo intento di pubblicizzare i prodotti in vendita. In quest'ultimo caso, risultano esenti dal pagamento del tributo le insegne di esercizio la cui superficie complessiva non superi il limite dimensionale di 5 metri quadrati, mentre vanno assoggettati a tassazione i distinti mezzi pubblicitari che espongono esclusivamente il marchio[6].

Il Ministero ha altresì fornito delle esemplificazioni delle scritte apprezzabili come insegne di esercizio, tra le altre:

  • la generica indicazione della tipologia dell'esercizio commerciale (ad esempio, con la semplice scritta "Bar" o "Alimentari");
  • la precisa individuazione dell'esercizio commerciale (ad esempio: "Bar Bianchi" o "Alimentari Azzurri");
  • la generica individuazione dell'esercizio commerciale realizzata con l'indicazione del nominativo del titolare (ad esempio, la semplice scritta 'da Giovanni');
  • l'indicazione, precisa o generica, della tipologia dell'esercizio commerciale accompagnata nel contesto dello stesso mezzo pubblicitario, da simboli o marchi relativi a prodotti in vendita (ad esempio: "Bar Alfa-Caffè Beta").

Una tale lettura appare del resto coerente con il tenore letterale del comma 1-bis dell'art. 17 del D.Lgs. n. 507/1993, che parla di insegne di esercizio che 'contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono', per cui ben rientrano nella definizione quegli elementi, quali il nome, la tipologia e la descrizione dell'attività esercitata, nonché i marchi dei prodotti commercializzati o dei servizi offerti[10], idonee ad indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività commerciale o di produzione di beni o servizi[11].


[1] D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, recante: 'Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale'.

[2] L. 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge Finanziaria 2002).

[3] Ministero dell'economia e delle finanze, circolare 8 febbraio 2002, n. 1.

[4] Ministero dell'economia e delle finanze, circolare 3 maggio 2002 n. 3; circolare 19 marzo 2007, n. 11159.

[5] Ministero dell'economia e delle finanze, circolare 19 marzo 2007, n. 11159; nello stesso senso, Ministero dell'economia e delle finanze, circolare 3 maggio 2002 n. 3.

[6] Ministero dell'economia e delle finanze, circolare n. 11159/2007, cit.. Nello stesso senso, Ministero dell'economia e delle finanze, circolare n. 3/2002, ove si precisa, peraltro, che la presenza, nell'ambito dello stesso mezzo pubblicitario, delle indicazioni relative al marchio del prodotto venduto, non fa in alcun modo venire meno la natura di insegna di esercizio; ciò del resto trova espressa legittimazione nella stessa nozione contenuta nel citato art. 47 del DPR n. 495 del 1992, che stabilisce, appunto, che la scritta distintiva della sede di svolgimento dell'attività economica può essere 'completata eventualmente da simboli o da marchi'.

[10] Ministero dell'economia e delle finanza, circolare n. 11159/2007, cit..

[11] Ministero dell'economia e delle finanza, circolare n. 3/2002, cit..

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